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Imposta di soggiorno

Informazioni e adempimenti


L'imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento comunale approvato il 28 dicembre 2012 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 88), successivamente integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2014.

Che cos’è l’imposta di Soggiorno

Presupposto è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (così come definite all’art. 3 del Regolamento) situata nel territorio del Comune di Aosta.

Chi paga

Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive di cui all’articolo 3 del regolamento, situate sul territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Il Gestore della struttura è tenuto alla riscossione dell’imposta rilasciando debita quietanza.

Chi non deve pagare

  • i soggetti residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
  • i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
  • coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
  • coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
  • coloro che alloggiano nei bivacchi fissi;
  • coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall’ottavo giorno di pernottamento in poi;
  • le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.

La misura dell’imposta è ridotta del 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.

Quando si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Aosta (soggetti passivi) al termine di ogni soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta (rilasciandone quietanza ai clienti) ed al successivo versamento al Comune.

Le tariffe

L’imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come indicato all’art. 5 del Regolamento. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite l’imposta viene determinata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, l’imposta viene determinata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per notte di sosta.

È possibile verificare le tariffe delle singole strutture direttamente sul sito del CELVA.


Come si paga

Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno può essere effettuato attraverso il Portale Pago Pa, raggiungibile al seguente link: https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/default.do, cliccando sulla sezione “Pagamenti OnLine”, è possibile scegliere come Ente “Comune di Aosta” e selezionare infine “Imposta di Soggiorno”.È necessario indicare la causale: IMPOSTA DI SOGGIORNO relativa ai mesi di ……anno…… ed il nome della struttura ricettiva a cui si riferisce il versamento.


Dove si presenta la Dichiarazione Periodica

La Dichiarazione Periodica per l’imposta di soggiorno va presentata, a cura del gestore della struttura ricettiva, tramite il servizio online messo a disposizione dal CELVA nell’ambito del progetto FINES (VEDI LINK IN FONDO ALLA PAGINA) oppure presso lo Sportello AmicoinComune – Sezione Imprese dopo aver compilato il modulo "Dichiarazione periodica imposta di soggiorno" messo a disposizione dal CELVA nell’ambito del progetto FINES (VEDI LINK IN FONDO ALLA PAGINA), oppure inviata agli indirizzi e-mail della sezione imprese, segnalati nella sezione "Contatti" del sito.


Servizio online - IMPOSTA DI SOGGIORNO

modalità di presentazione

COME PRESENTARE LE DOMANDE

Nei casi in cui l’erogazione del servizio non comporti necessariamente la presenza fisica del richiedente (a titolo esemplificativo: iscrizione ai corsi di avviamento allo sport, rilascio carta di identità...), l'istanza/dichiarazione/denuncia può essere inviata anche:

  • Utilizzando:
  1. una casella di posta elettronica certificata, scrivendo all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it (per le pratiche “Cittadini”), o amico.impresa@pec.comune.aosta.it (per le istanze relative alle imprese);
  2. una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo all'indirizzo amico@comune.aosta.it , allegando la scansione del proprio documento di identità, e i relativi documenti firmati in formato PDF/A;

 

  • Mediante raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Aosta - Servizio amicoinComune - piazza Chanoux n. 6 - 11100 Aosta. In questo caso, è necessario allegare  la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante;
  • Con consegna diretta all’AmicoinComune, previo appuntamento, tramite un soggetto delegato. In questo caso, occorre compilare anche il modulo di delega e fornire a chi si presenterà fotocopia del documento d’identità valido del delegante. Inoltre, anche il delegato dovrà presentarsi all’AmicoinComune portando con sé un documento d’identità in corso di validità.

SEMPLIFICAZIONI

Dal giorno 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Per questo motivo ogni cittadino, quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare, a seconda dei casi e fatti salvi i limiti di cui all’art. 49 DPR 445/2000 (certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti), una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), redatte utilizzando i moduli forniti dall’Ente.

In alternativa, l'attestazione relativa al possesso dei requisiti previsti può anche essere comprovata mediante:

  • copia conforme all’originale del documento, attestata mediante dichiarazione sostitutiva di copia conforme (art. 18 del D.P.R. 445/2000) resa dall'interessato;
  • esibizione del documento in originale, di cui l’ufficio farà copia, previo il pagamento dei diritti di riproduzione pari a 0,52 Euro + 0,26 Euro per pagina.

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