44
Imposta di soggiorno

Informazioni e adempimenti


Che cos’è l’imposta di Soggiorno

Presupposto è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (così come definite all’art. 2 comma 2 della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10) situata nel territorio del Comune di Aosta.

 

  • Disciplina fino al 30/04/2024

L'imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento comunale approvato il 28 dicembre 2012 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 88), successivamente integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2014.

  • Disciplina dal 01/05/2024

Dal 01/05/2024 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dalla Legge Regionale n. 10/2023, le cui disposizioni applicative sono stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 9 ottobre 2023. Inoltre è entrats in vigore la disciplina per le locazioni breve per finalità turistiche prevista dalla Legge Regionale n. 11/2023
Il comune di Aosta ha stabilito le proprie tariffe con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 27 dicembre 2023.


A chi si rivolge

Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive di cui all’art. 2 comma 2 della Legge regionale, situate sul territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Il Gestore della struttura è tenuto alla riscossione dell’imposta rilasciando debita quietanza.

 

Chi non deve pagare

  • coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;

  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;

  • i minori di anni quindici;

  • gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

  • coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;

  • il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;

  • le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;

  • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;

  • i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;

  • le scolaresche di ogni ordine e grado.

 

Quando si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Aosta (soggetti passivi) al termine di ogni soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta (rilasciandone quietanza ai clienti) ed al successivo versamento al Comune, secondo le scadenze sottoriportate.

 

Scadenze per i gestori

I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA, e versano l’imposta secondo le seguenti scadenze:

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE - 2024
Periodo soggiorno Presentazione dichiarazione e versamento
Dal 01/05/24 al 31/12/24 Entro il 31/03/25

SCADENZE A REGIME
Periodo soggiorno Presentazione dichiarazione e versamento
Dal 01/01 al 30/06 Entro il 30/09
Dal 01/07 al 31/12 Entro il 31/03

 

Le tariffe

L’imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento. È inoltre commisurata:

  • secondo la categoria di classificazione per le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici secondo l’art. 2 della legge regionale 10/2023;

  • secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per le strutture extralberghiere e agrituristiche, come indicato all’art. 3 della suddetta legge.

Per le case per ferie autogestite l’imposta è determinata in misura fissa, pari a euro 0,50 per persona per notte di soggiorno.

Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan e gli alloggi ad uso turistico l’imposta viene determinata in misura fissa, pari a euro 1,50 per autocaravan per notte di sosta.

Per gli alloggi ad uso turistico, come definiti dalla normativa regionale in materia di locazione per finalità turistiche, l’imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l’alloggio;

Il Comune di Aosta ha fissato le misure delle tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, con decorrenza 1°maggio 2024, nella delibera del Consiglio comunale 173/2023.

È possibile verificare le tariffe delle singole strutture direttamente sul sito del CELVA. (https://www.celva.it/it/locazioni-brevi-turistiche-e-imposta-di-soggiorno/#imposta)

La misura dell’imposta è ridotta del 50%:

  • per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti

  • dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

 

In ogni caso, l’importo della tariffa non puoi mai essere inferiore a 0,50 euro

 

Come si paga

Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno può essere effettuato attraverso il Portale pagoPa (https://it.riscossione.regione.vda.it/).

Cliccando sulla sezione “Pagamenti OnLine”, è possibile scegliere come Ente “Comune di Aosta” e selezionare infine “Imposta di Soggiorno”. È necessario indicare la causale: IMPOSTA DI SOGGIORNO relativa ai mesi di ……anno ed il nome della struttura ricettiva a cui si riferisce il versamento.

Es. “Imposta di soggiorno relativa ai mesi gennaio-giugno 2025 hotel prova”

 

Dove si presenta la dichiarazione periodica

La dichiarazione periodica per l’imposta di soggiorno va presentata, a cura del gestore della struttura ricettiva o suo delegato:

  • tramite il servizio online messo a disposizione dal Celva nell’ambito del progetto Fines (VEDI LINK IN FONDO ALLA PAGINA)

  • tramite la compilazione del modello di dichiarazione Fines e successiva:

 

Contatti

Per informazioni l’ufficio tributi rimane a disposizione:

Dal lunedì al venerdì dalle h 9.00 alle h 12.00 a seguenti recapiti telefonici: 0165/300426 oppure 0165/300516

Via email: tributi@comune.aosta.it




COME PRESENTARE LE DOMANDE

Nei casi in cui l’erogazione del servizio non comporti necessariamente la presenza fisica del richiedente (a titolo esemplificativo: iscrizione ai corsi di avviamento allo sport, rilascio carta di identità...), l'istanza/dichiarazione/denuncia può essere inviata anche:

  • Utilizzando:
  1. una casella di posta elettronica certificata, scrivendo all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it (per le pratiche “Cittadini”), o amico.impresa@pec.comune.aosta.it (per le istanze relative alle imprese);
  2. una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo all'indirizzo amico@comune.aosta.it , allegando la scansione del proprio documento di identità, e i relativi documenti firmati in formato PDF/A;

 

  • Mediante raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Aosta - Servizio amicoinComune - piazza Chanoux n. 6 - 11100 Aosta. In questo caso, è necessario allegare  la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante;
  • Con consegna diretta all’AmicoinComune, previo appuntamento, tramite un soggetto delegato. In questo caso, occorre compilare anche il modulo di delega e fornire a chi si presenterà fotocopia del documento d’identità valido del delegante. Inoltre, anche il delegato dovrà presentarsi all’AmicoinComune portando con sé un documento d’identità in corso di validità.

SEMPLIFICAZIONI

Dal giorno 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Per questo motivo ogni cittadino, quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare, a seconda dei casi e fatti salvi i limiti di cui all’art. 49 DPR 445/2000 (certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti), una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), redatte utilizzando i moduli forniti dall’Ente.

In alternativa, l'attestazione relativa al possesso dei requisiti previsti può anche essere comprovata mediante:

  • copia conforme all’originale del documento, attestata mediante dichiarazione sostitutiva di copia conforme (art. 18 del D.P.R. 445/2000) resa dall'interessato;
  • esibizione del documento in originale, di cui l’ufficio farà copia, previo il pagamento dei diritti di riproduzione pari a 0,52 Euro + 0,26 Euro per pagina.

LR 10/2023 (nuova disciplina I... LR 10/2023 (nuova disciplina IDS) - formato pdf
LR 11/2023 (locazioni brevi) LR 11/2023 (locazioni brevi) - formato pdf
DCC 173/2023 DCC 173/2023 - formato pdf
Manuale servizio online impost... Manuale servizio online imposta di soggiorno - formato pdf
Regolamento imposta valido sin... Regolamento imposta valido sino al 30/04/2024 - formato pdf
DGR 1146/2023 (disposizioni ap... DGR 1146/2023 (disposizioni applicative IDS) - formato pdf
Imposta di soggiorno – infogra... Imposta di soggiorno – infografica Celva - formato pdf

Modello Fines (nuovo agg.2020)... Modello Fines (nuovo agg.2020), link Fines, Manuale d'uso - formato pdf
Dichiarazione omesso pagamento... Dichiarazione omesso pagamento imposta - formato doc Dichiarazione omesso pagamento imposta - formato pdf