TASI - LA TASI E' ABROGATA DAL 2020, IL RELATIVO CODICE TRIBUTO E' VALIDO SOLO PER I RAVVEDIMENTI PRECEDENTI.
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata abolita la TASI, tributo istituito dal 2014, quale entrata tributaria componente della IUC ( Imposta Unica Comunale ) finalizzato alla copertura dei costi di alcuni servizi, definiti indivisibili in quanto forniti dal Comune alla generalità dei cittadini. Il gettito del tributo a decorrere dal 2020 è stato accorpato a quello dell’IMU.
La corresponsione della TASI e gli adempimenti connessi disposti a carico dei soggetti passivi del tributo ( il possessore e/o utilizzatore detentore di fabbricati ) rimangono in vigore fino all’anno d’imposta 2019.
La base imponibile è quella prevista per l’IMU e le modalità di calcolo sono identiche. Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota comunale.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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